Avviso legale

Legge n. 365/2002

dal 07/06/2002

Ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 959 del 29/11/2006

sul commercio elettronico

CAPITOLO III - Contratti conclusi per via elettronica

Articolo 7

Validità, effetti giuridici e prova dei contratti conclusi per via elettronica

(1) I contratti conclusi per via elettronica producono tutti gli effetti che la legge riconosce ai contratti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la loro validità.

(2) Per la validità dei contratti conclusi per via elettronica non è richiesto il previo consenso delle parti all'uso dei mezzi elettronici.

(3) La prova della conclusione di contratti per via elettronica e degli obblighi derivanti da tali contratti è soggetta alle disposizioni del diritto comune in materia di prova e alle disposizioni della legge n. 455/2001 sulla firma elettronica.


Articolo 8

Informare i destinatari

(1) Il prestatore di servizi è tenuto a mettere a disposizione del destinatario, prima che quest'ultimo invii l'offerta contrattuale o l'accettazione dell'offerta contrattuale definitiva presentata dal prestatore di servizi, almeno le seguenti informazioni, che devono essere espresse in modo chiaro, univoco e in una lingua accessibile:

a) le fasi tecniche che devono essere seguite per concludere il contratto;

b) se il contratto, una volta concluso, è conservato o meno dal fornitore del servizio e se è accessibile o meno;

c) i mezzi tecnici che il fornitore del servizio mette a disposizione del destinatario per identificare e correggere gli errori che si verificano durante l'inserimento dei dati;

d) la lingua in cui può essere concluso il contratto;

e) i codici di condotta pertinenti a cui il fornitore di servizi aderisce, nonché le informazioni sulle modalità di consultazione di tali codici per via elettronica;

f) ogni altra condizione imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

(2) Il fornitore del servizio è tenuto a offrire al destinatario la possibilità di utilizzare un processo tecnico adeguato, efficace e accessibile, che consenta di identificare e correggere gli errori verificatisi nell'inserimento dei dati, prima di inviare l'offerta o di accettarla.

(3) Il prestatore di servizi può derogare alle disposizioni dei paragrafi (1) e (2) solo se ha concordato diversamente con il destinatario, a condizione che nessuna delle due parti sia un consumatore.

(4) Le condizioni generali del contratto proposto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo da consentirgli di memorizzarle e riprodurle.

(5) Le disposizioni dei paragrafi (1)-(3) non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti di comunicazione individuale.


Articolo 9

Conclusione del contratto per via elettronica

(1) Salvo diverso accordo tra le parti, il contratto si considera concluso nel momento in cui l'accettazione della proposta di contrarre è giunta a conoscenza del proponente.

(2) Un contratto che, per sua natura o su richiesta del beneficiario, richiede l'esecuzione immediata della prestazione caratteristica si considera concluso nel momento in cui il debitore ne ha iniziato l'esecuzione, a meno che il proponente non abbia chiesto che gli venga comunicata in anticipo l'accettazione. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni del paragrafo (1) .

(3) Se il destinatario invia l'offerta di contratto o l'accettazione dell'offerta definitiva di contratto presentata dal prestatore di servizi per via elettronica, il prestatore di servizi è tenuto a confermare la ricezione dell'offerta o, a seconda dei casi, la sua accettazione, in uno dei seguenti modi:

a) inviando senza indugio una prova di ricezione tramite posta elettronica o altro mezzo equivalente di comunicazione individuale, all'indirizzo indicato dal destinatario;

b) la conferma di ricezione dell'offerta o dell'accettazione dell'offerta, tramite un mezzo equivalente a quello utilizzato per l'invio dell'offerta o dell'accettazione dell'offerta, non appena l'offerta o l'accettazione è pervenuta al prestatore del servizio, a condizione che tale conferma possa essere conservata e riprodotta dal destinatario.

(4) L'offerta o l'accettazione dell'offerta, nonché la conferma di ricezione dell'offerta o l'accettazione dell'offerta, effettuate in uno dei modi previsti dal comma (3) , si considerano ricevute quando le parti a cui sono indirizzate possono accedervi.

(5) Le disposizioni del paragrafo (3) non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti di comunicazione individuale.


Articolo 10

Condizioni relative alla conservazione o alla presentazione delle informazioni

(1) Quando la legge richiede che le informazioni siano presentate o conservate nella loro forma originale, tale requisito è soddisfatto se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) vi è garanzia dell'integrità delle informazioni, assicurata dal rispetto delle norme nazionali in materia, fin dal momento della loro generazione;

b) il messaggio è firmato utilizzando la firma elettronica qualificata o la firma elettronica avanzata dell'emittente;

(in data 08-10-2024, la lettera b), comma (1), articolo 10, capo III è stata modificata dal comma (4), articolo 36, capo IX della legge n. 214 del 5 luglio 2024, pubblicata nella GU n. 647 dell'8 luglio 2024 )

c) le informazioni possono essere fornite immediatamente e presentate su richiesta.

(2) Il commerciante destinatario agisce a proprio rischio se sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo le consuetudini commerciali correnti o in seguito all'utilizzo di procedure espressamente concordate con l'emittente, che le informazioni contenute in un messaggio elettronico sono state modificate durante la sua trasmissione o elaborazione.